giovedì
25 MarLa disciplina degli aiuti di Stato nel settore delle energie rinnovabili
* sintesi della tesi Raffaele Palermo, vincitore del premio Jo Cox per studi sull’Europa
L’elaborato analizza la disciplina europea sugli aiuti di Stato volti alla incentivazione della produzione e all’espansione del mercato delle energie rinnovabili, partendo dall’assunto che una simile strategia si renderà sempre più necessaria a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Parigi del 2015 da parte dell’Unione europea e della promulgazione della direttiva 2018/2001/UE, la quale, nell’ambito di una più corposa legislazione comunitaria per il raggiungimento degli obiettivi di politica climatica – cd. Winter Package – disciplina gli strumenti a disposizione dell’Unione e degli Stati Membri per un maggior ricorso alle fonti rinnovabili e una contestuale riduzione delle emissioni.
La presente analisi si concentra quasi esclusivamente su uno dei quattro requisiti che compongono il concetto di aiuto di Stato, ovvero quello riconducibile all’espressione “aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali”, così come sancito dall’art. 107 TFUE: in particolare, secondo un’interpretazione restrittiva, sostenuta anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, solo laddove l’aiuto sia finanziato mediante risorse direttamente o indirettamente statali sarà riconducibile alla disposizione in esame e quindi probabilmente incompatibile con il mercato interno, non anche invece nei casi in cui il ruolo dello Stato nella concessione dello stesso sia solo marginale. La seguente questione, limitatamente al settore delle energie rinnovabili, è stata per la prima volta affermata nella sentenza Preußen Elektra, in cui la Corte di Giustizia si è occupata di verificare la compatibilità della legislazione tedesca di sostegno all’energia rinnovabile, la quale prevedeva un obbligo di acquisto di energia pulita a carico dei gestori di rete, compensando i produttori della prima con un contributo molto più alto di quello che gli stessi avrebbero ricavato sul mercato. In tal caso, il fatto che lo Stato imponesse degli obblighi tramite legislazione statale ad enti privati e controllasse la corretta applicazione delle norme e il funzionamento del sistema, non solo non poneva questi soggetti sotto il controllo pubblico ma non trasformava neppure le risorse che essi gestivano in statali, dal momento che il potere pubblico non ne aveva la disponibilità, pertanto esse rimanevano private e la fattispecie non rappresentava un aiuto di Stato. La medesima posizione è stata successivamente più volte ribadita dalla Corte a proposito di forme di finanziamento della produzione di energia rinnovabile, fino alla sentenza Germania c. Commissione del 2019, in cui ancora una volta l’accertamento ha riguardato la legge federale tedesca in materia, cd. EEG (Erneuerbare Energie Gesetz).
La presente tesi infatti analizza in un apposito capitolo redatto in lingua tedesca presso l’Università di Trier la legislazione nazionale di riferimento, EEG 2014 e 2017: essa si articola in un sistema multilivello che vede il coinvolgimento dei gestori delle reti, i quali, in un meccanismo di compensazioni plurime per l’acquisto dell’energia rinnovabile ad un costo maggiore, riversano sul consumatore finale l’eventuale sovrapprezzo – senza però che la legislazione preveda tale ultimo passaggio- allo scopo precipuo di sovvenzionare a monte i produttori di energia verde. Inoltre, nel 2017, sono state inserite nel regime ordinario le gare ad evidenza pubblica per l’individuazione dei produttori e la determinazione del premio in termini di sovrapprezzo per l’energia venduta. Questo meccanismo altamente concorrenziale, sostenuto dalle Linee Guida della Commissione Europea, costituisce però uno svantaggio per i piccoli produttori, i quali, nonostante l’approntamento di alcune tutele, non sono sempre in grado di competere nelle aste pubbliche con i grandi produttori che hanno una disponibilità economica ed un patrimonio di conoscenza maggiore.
Infine la tesi assume una prospettiva de iure condendo che mira ad una rivisitazione del concetto di aiuto, comprendente non più solo le azioni positive intraprese dallo Stato ma anche le sue inerzie, quali, per esempio, il mancato intervento pubblico nell’abbattimento delle emissioni provocate dall’energia fossile: esso crea un indebito vantaggio a favore di tali industrie – le quali non assumono su di sé i costi che tali produzioni in termini di danni ambientali e sanitari provocano in capo alla collettività – rimediabile tramite un’imposizione fiscale efficace che sia in grado di internalizzare questa esternalità negativa riequilibrando anche il rapporto con le energie rinnovabili.
iMille.org – Direttore Raoul Minetti
[…] *pubblicato sulla rivista iMille […]